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Chi volesse sostenere l'associazione può effettuare un versamento volontario a titolo di elargizione liberale.

CODICE  IBAN
IT 49 Y 01030 16800 000003796951

Monte dei Paschi di Siena,
Filiale di ENNA.


  

 Lo statuto Minimize

Art.1 - Costituzione, denominazione e sede
1) - E' costituita, in data 28 febbraio 2000, l'Associazione denominata "Associazione per l'aiuto ai soggetti con Sindrome di Prader Willi ed alle loro famiglie sezione Sicilia", quale organizzazione di volontariato non lucrativa di utilità sociale, ONLUS, senza scopo di lucro, che agisce ai sensi della legge 266/91, L.662/96 e L.R. 22/94, con sede legale in Enna, Via Donizetti n° 9 e sede operativa a Troina, presso la Associazione Oasi Maria SS. ONLUS Istituto Ricerca e Cura a Carattere Scientifico per lo studio del ritardo mentale - Via Conte Ruggero 73, 94018 Troina.
2) - La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.2 - Scopi e finalità
1) - L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge come scopo di aiutare i soggetti affetti dalla sindrome di Prader Willi ed altre malattie genetiche a diventare, per quanto possibile, indipendenti socialmente ed economicamente e consigliare i loro genitori e chiunque si occupi del loro problema.
2) - In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:
- favorire con ogni mezzo la ricerca medica e la conoscenza della malattia;
- sensibilizzare gli organismi politici, amministrativi e sanitari;
- promuovere corsi, pubblicazioni, conferenze;
- collaborare con enti pubblici privati ed associazioni nazionali ed internazionali;
3) - Le attività di cui al comma precedente, sono svolte dall'Associazione, prevalentemente, tramite le prestazioni personali - volontarie e gratuite - fornite dai propri aderenti.
L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Art. 3 - Risorse economiche
1) - L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
a) - contributi degli aderenti;
b) - contributi da privati;
c) - contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti ed Istituzioni pubbliche o private. Tali contributi, sono finalizzati esclusivamente, al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) - donazioni e lasciti testamentari;
e) - rimborsi derivanti da convenzioni;
f) - entrate derivanti da attività commerciali, promozionali e produttive marginali.
2) - L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine, rispettivamente, il
1° gennaio ed il 31 dicembre d'ogni anno.
Al termine d'ogni esercizio, il Comitato Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'Assemblea dei soci entro il mese d'aprile.

Art. 4 - Membri dell'associazione
1) - Il numero degli aderenti è illimitato.
Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che s'impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art. 5 - Criteri d'ammissione e d'esclusione dei soci
1) - L'ammissione a socio deliberata dal comitato Direttivo, è subordinata alla presentazione di specifica domanda da parte degli interessati.
2) - Il Comitato Direttivo cura la notazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che, gli stessi, versano la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
3) - Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.
4) - La qualità di socio si perde:
a) - per recesso;
b) - per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
c) - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
d) - per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
e) - per morte.
5) - L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo.
In ogni caso prima, di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio, gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
6) - Il socio receduto, decaduto od escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6 - Doveri e diritti degli associati
1) - I soci sono obbligati:
a) - ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b) - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
c) - a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
2) - I soci hanno diritto a:
a) - partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
b) - partecipare all'assemblea con diritto di voto;
c) - accedere alle cariche amministrative.

Art. 7 - Organi dell'Associazione
1) - Sono organi dell'Associazione:
a) - l'Assemblea dei soci;
b) - il Comitato direttivo;
c) - il Presidente.

Art. 8 - L'Assemblea
1) - L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
2) - L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
a) - approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
b) - nomina i componenti il Comitato Direttivo;
c) - delibera l'eventuale Regolamento interno e le sue variazioni;
d) - stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
e) - delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;
f) - si esprime sulla reiezione di domande d'ammissione di nuovi associati.
3) - L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
4) - L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
5) - L'Associazione ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipino di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato Direttivo.
6) - L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando è presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che può avvenire nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
7) - Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che doveva essere adottata con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 - Il Comitato Direttivo
1) - Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque nominati dall'Assemblea dei soci.
Il Comitato Direttivo è nominato con l'atto costitutivo.
I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.
2) - Nel caso in cui, per dimissioni od altra causa, uno dei componenti il Comitato decade dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione per cooptazione nominando un membro che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
3) - Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.
4) - Al Comitato Direttivo spetta di:
a) - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
b) - predisporre il bilancio,
c) - nominare il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
d) - deliberare sulle domande di nuove adesioni;
e) - provvedere agli affari d'ordinaria amministrazione, che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
5) - Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza da Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
6) - Il Comitato Direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno due terzi dei componenti né faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
7) - I verbali d'ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 - Il Presidente
1) - Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, e l'Assemblea dei soci.
2) - Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch'esso nominato dal Comitato Direttivo.
3) - Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11- Gratuità delle cariche associative
1) - Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al presente articolo 2.

Art. 12 - Norma finale
1) - In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 13 - Rinvio
1) - Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia


  

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